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    Gli obblighi previsti per il conducente sono disciplinati dall’art. 172 del Codice della Strada, che disciplina anche l’uso delle cinture di sicurezza.


    L’art. 172, c. 4, recita testualmente: "I PASSEGGERI DI ETÀ INFERIORE A 12 ANNI CHE ABBIANO UNA STATURA INFERIORE A 1,50 M DEVONO ESSERE TRATTENUTI DA UN SISTEMA DI RITENUTA ADEGUATO ALLA LORO STATURA ED AL LORO PESO".

    I bambini di età inferiore ai 3 anni, che occupano i sedili posteriori, possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati su un veicolo in cui questo sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età NON inferiore ai sedici anni. Occorre fare attenzione in quanto è un’infrazione grave trasportare bambini senza gli appositi sistemi di ritenuta o con uno scorretto utilizzo degli stessi, con le recenti modifiche al Codice della Strada è stata aggiunta, alla sanzione pecuniaria pari ad 68,25 euro, la detrazione di 5 punti dai 20 in dotazione per ogni patente

    Le novità della legge 150 del 13 marzo 2006 che ha modificato l’art. 172 c.d.s.

    Il decreto legislativo 13 marzo 2006, nr.150 di attuazione della direttiva comunitaria 2003/20/CE modifica la direttiva 91/671/CEE, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli, pubblicato sulla GU il 13 marzo 2006 e in vigore dal 14 aprile 2006.

    BAMBINI: SCOMPARE IL RIFERIMENTO ALL’ETA’ DI 12 ANNI, RIMANE IL LIMITE DI ALTEZZA DI METRI 1,50

    Tra le innovazioni contenute nel provvedimento c’è l’obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a 1,50 metri facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti.

    Scompare dalla nuova stesura dell’art. 172 il riferimento all’età dei bambini col limite ai 12 anni.

    I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di etĂ  superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore.

    Il decreto proibisce anche l’installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo.

    I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di etĂ  non inferiore ad anni sedici.

    Fino all’8 maggio 2009, sono esenti dall’obbligo di cinture e sistema di ritenuta i bambini di età inferiore a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all’art. 169 CdS.

    Il decreto prevede alcune novità in tema di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza. In particolare, fino all’8 maggio 2009, sono esenti dall’obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.

    LE SANZIONI

    Comma - 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    CLASSIFICAZIONE DEI SEGGIOLINI


    I seggiolini vengono classificati a secondo del peso del bambino da trasportare:

    Gruppo 0 Vale per i bambini da 0 a 10 Kg. Va posizionata sul sedile posteriore e assicurata con le apposite cinture di sicurezza dell’auto.

    Gruppo 0+ Per i bambini da 0 a 13 Kg., hanno le stesse caratteristiche di quelli appartenenti al gruppo precedente ma offrono una protezione maggiore alla gambe ed alla testa. Se l’autovettura ha il doppio airbag è obbligatorio mettere il seggiolino sul sedile posteriore, nel senso opposto a quello di marcia ed agganciato con la cintura di sicurezza. Se l’auto non ha doppio airbag il seggiolino può essere posizionato anche sul sedile anteriore nel senso opposto a quello di marcia ed agganciato con la cintura di sicurezza.

    Gruppo 1
    Per i bambini da 9 a 18 Kg. Fino a 4 anni. Sono montati sul sedile posteriore nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.

    Gruppo 2 Si tratta di cuscini con braccioli omologati per bambini fino a 6 anni o di peso compreso tra i 15 e i 25 Kg. Sono montati sul sedile posteriore nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo. Si usano le cinture del veicolo con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio che si fissa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla. Se non c’è doppio airbag possono essere posizionati anche sul sedile anteriore in senso di marcia.

    Gruppo 3
    Per i bambini da 6 a 12 anni e di peso compreso tra 22 e 36 Kg. Sono anch’essi cuscini ma senza braccioli, da utilizzare sui sedili posteriore dell’autovettura per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza. Se non c’è doppio airbag possono essere posizionati anche sul sedile anteriore in senso di marcia.

    Ogni seggiolino deve riportare l’etichetta di omologazione secondo la normativa ECE R44/03

    L’omologazione: ogni seggiolino auto omologato deve recare sulla scocca l’etichetta di omologazione rappresentata nella figura.

    La normativa CEE di riferimento: nel nostro caso si tratta della ECE R44/03(**) La compatibilità: il termine UNIVERSAL sta ad indicare che il seggiolino è compatibile con qualsiasi automobile. La categoria di peso: indica la categoria (con riferimento ai Gruppi stabiliti dalla normativa) per la quale il prodotto è stato progettato. Il marchio di omologazione: esso deve riportare la lettera E seguita dal codice identificativo del paese che ha rilasciato l’omologazione (1-Germania; 2- Francia; 3-Italia; 4-Paesi Bassi; 5-Svezia; 11-Gran Bretagna; 13-Lussemburgo). Il numero di omologazione: assicurarsi che esso inizi per 03; significa che il seggiolino è omologato in base all’ultima versione del regolamento, ECE44/03, appunto. (**)

    (**) ai fini della legge possono essere utilizzati anche dispositivi la cui omologazione sia ece r44 oppure ece r 44/02 (si tratta delle due omologazioni precedenti), purché gia’ in possesso del consumatore. Non possono invece essere usati dispositivi senza etichetta di omologazione. Un punto vendita, invece, non può proporre all’acquirente un dispositivo con omologazione diversa da quella in vigore (03).

    DOVE DEVONO ESSERE POSIZIONATI?


    Per ogni Gruppo è prevista una posizione del seggiolino auto a cui attenersi durante il trasporto del bambino.

    ATTENZIONE LE MODIFICHE ALL’ART. 172 DEL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 150, IN VIGORE DAL 14 APRILE 2006, PROIBISCONO L’INSTALLAZIONE DI SEGGIOLINI PER bambini RIVOLTI CONTROMARCIA NEI POSTI PROTETTI DA AIRBAG, A MENO CHE NON SIA POSSIBILE DISATTIVARLO.

    Gruppo 0 (navicella):
    navicella Posizionare la navicella sul sedile posteriore e agganciare con le apposite cinghie alle cinture di sicurezza dell’auto.

    Gruppo 0+ :
    Va posizionato sul sedile posteriore e agganciato con le apposite cinghie alle cinture di sicurezza dell’auto. Posizionare il seggiolino sempre e solo in senso opposto a quello di marcia. Solo nel caso in cui non ci sia il doppio airbag si può posizionare sul sedile anteriore.

    Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 3:
    Posizionare sul sedile posteriore in senso di marcia e agganciare con le cinture di sicurezza dell’auto.Solo nel caso non ci sia doppio air-bag si può utilizzare il sedile anteriore, sempre in senso di marcia.
    Secondo la normativa attuale i seggiolini di gruppo 1, 2, 3 in realtà possono essere posizionati su qualsiasi sedile dell’automobile.

    Fonte: Rete di Sicurezza - Provincia di Modena

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    Perchè non bisogna portare i bambini in braccio durante il trasporto in auto.


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