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    E’ passato circa un mese dal via libera dell’Ue alla proposta che si muove in direzione della tutela della famiglia, e nel nostro paese si parla ancora poco della questione; solo i papà sembrano in trepidante attesa dell’approvazione definitiva di un provvedimento che rappresenterebbe un cambiamento significativo nel modo in cui la nostra società regola e tutela il rapporto genitori-figli (e datori di lavoro, nel caso specifico).

    Il provvedimento in esame, approvato il 21 ottobre scorso al Parlamento europeo con 390 voti a favore, 192 contrari e 59 astenuti, sta proseguendo il suo iter legislativo alla Commissione, al Parlamento ed al Consiglio europeo e prevederebbe un congedo di 20 settimane per le neomamme e due settimane per i papĂ , entrambi pagati al 100%.

    Qualora la proposta diventasse legge, la vera sorpresa per i genitori italiani sarebbero le due settimane spettanti di diritto ai papà, che secondo la legge attuale non godono di congedi parentali se non in caso di morte o di grave infermità (nonché di abbandono) della madre; il nostro Stato infatti prevede già le venti settimane di congedo per le neomamme, pagate tuttavia all’80% della retribuzione mensile.

    Francia e Gran Bretagna giudicano il periodo di venti settimane troppo lungo ed oneroso per le tasche dello Stato (in Francia infatti il congedo è di 14 settimane, mentre nel Regno Unito è obbligatorio solo nelle prime due successive al parto).

    Calorosa l’accoglienza dei papà italiani al corrente della proposta europea: i più si augurano che il provvedimento diventi legge in tempo per poter usufruire dei giorni di permesso in occasione della nascita dei propri figli, e guardano con entusiasmo alla possibilità di poter stare subito dopo il parto accanto alle proprie mogli ed ai propri figli senza privarsi dei giorni di ferie.

    Fonte: Italiah24.it
    Pubblicato in: Cosa c'è di nuovo
    Nel Parlamento europeo si discute del congedo di maternità, ma anche - ed è questa la vera novità - di paternità.

    La proposta è quella di portare, modificando la legislazione europea in merito, il congedo di maternità da 14 a 20 settimane, remunerate al 100% dello stipendio.

    Per i papĂ , invece, dovrebbero esserci almeno due settimane remunerate.

    Mercoledì Il parlamento europeo ha così espresso parere favorevole sulla relazione dell'eurodeputata socialista portoghese Edite Estrela, con 390 voti a favore, 192 contrari e 59 astensioni.

    In questo modo si va anche oltre la proposta della commissione che prevedeva 18 settimane, di cui solo le prime 6 remunerate al 100%.

    Tra gli emendamenti adottati dalla commissione per i diritti della donna, vi è anche il divieto di licenziamento delle neomamme, dall'inizio della gravidanza fino al sesto mese dopo la fine del congedo.

    Si annunciano già molte polemiche in paesi come Francia e Gran Bretagna dove la situazione attuale è ben diversa, a differenza dell'Italia dove le condizioni sono molto vicine alla nuova proposta, fatta eccezione per la paga e per la bella novità che coinvolge i papà.

    Decisamente soddisfatta l'europarlamentare italiana e neomamma Licia Ronzulli, che è arrivata a Strasburgo con la piccola Vittoria in braccio.
    Pubblicato in: Cosa c'è di nuovo

    Oggi il congedo di paternità è una possibilità ma, grazie al nuovo disegno di legge che la Camera ha cominciato a discutere mercoledì scorso, potrebbe presto trasformarsi in un obbligo. Per la gioia dei neopapà che non dovranno più bruciare ferie o inventare sotterfugi per stare vicini alla neomamma e al neonato.

    I 4 giorni di permesso obbligatorio (come i 5 mesi di maternitĂ  della mamma) verrebbero retribuiti dalle aziende nel caso di lavoratori dipendenti e dal sistema previdenziale per quanto riguarda gli autonomi.

    4 giorni non saranno molti, ma questo disegno di legge è un primo passo verso la divisione dei compiti nella cura dei figli, che per ora è affidata quasi esclusivamente alle madri. Ed è anche un modo per avvicinarsi agli altri Paesi europei.

    Un esempio positivo è quello del Portogallo, dove il congedo obbligatorio per i papà è stato introdotto nel 2002: i neopapà che ne usufruivano prima erano solo il 2%, mentre con l’obbligatorietà sono saliti al 22%.

    Ciò significa che anche in Italia, dove il congedo facoltativo viene richiesto da meno del 4% dei padri, l’obbligatorietà potrebbe «insegnare che prendersi cura dei bambini è bello. Può rompere un tabù, avviare una rivoluzione » commenta Alessia Mosca – Pd – autrice di una delle due proposte di legge al riguardo.

    La seconda, molto simile, è stata avanzata da Barbara Saltamartini del Pdl, che ha commentato: «Il vero obiettivo è passare dalle pari opportunità alle pari responsabilità. E quindi pensare non alla tutela delle donne, ma ad un sistema che consenta alla famiglia di organizzarsi».

    Pubblicato in: Cosa c'è di nuovo
    Martedì 23 Marzo 2010 12:22

    Il diritti del padre

    LEGGE 8 marzo 2000, n.53
    Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

    Per la prima volta viene riconosciuto al padre il diritto di usufruire del congedo, indipendentemente dalla situazione della madre.

    Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre di suo figlio era una lavoratrice subordinata che vi rinunciava, con la nuova legge ha un proprio diritto al congedo, a prescindere dalla situazione della madre.
    Questo significa che la madre può essere una lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata ecc.

    La durata massima del congedo del padre è di 6 mesi, elevabile a 7 (se la madre non supera i 4 mesi).

    Si può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l'altro genitore usufruisce di un altro (esempio: congedo parentale del padre e riposi giornalieri della madre, ma anche congedo parentale del padre e congedo di maternità).
    Quindi il padre può scegliere di restare a casa quando il bambino è appena nato, e la madre è in maternità obbligatoria.

    Nel caso in cui la madre abbia già goduto dei 6 mesi di astensione facoltativa, il padre può utilizzare, se il figlio non ha ancora 8 anni, la parte supplementare di mesi prevista dalla legge.

    Se il padre è - o diventa - un single gli spettano per intero i 10 mesi.

    I congedi di paternitĂ 

    Il congedo di paternità è la possibilità che la legge concede, al padre lavoratore subordinato, di utilizzare la parte di astensione obbligatoria successiva alla nascita (3 mesi, e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età).
    Questo è possibile solo in alcuni casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre del figlio. Successivamente al congedo di paternità, il padre può godere del congedo parentale alle condizioni stabilite.
    E' da osservare che, tranne nel caso di grave infermitĂ  della madre, siamo in presenza di genitore single, con conseguente diritto a 10 mesi di congedo.

    Qualche conto

    Sono estesi al padre lavoratore alcuni dei diritti e delle tutele tradizionalmente riconosciute alla madre: la computabilitĂ  nell'anzianitĂ  di servizio del congedo di paternitĂ ; il diritto alla copertura economica del congedo (80% della retribuzione); il divieto di licenziamento durante il congedo di paternitĂ  e fino a 1 anno di vita del figlio.

    Come si richiedono i congedi

    Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti è sufficiente avvisare il datore di lavoro 15 giorni prima. In questo caso il datore di lavoro non potrà rifiutarsi di concedere il congedo.
    La legge non lo precisa, ma si ritiene che i 15 giorni di preavviso siano da intendere come giorni di calendario, e non come giorni effettivamente lavorati. Laddove la richiesta non sia stata consegnata entro i 15 giorni previsti, il datore di lavoro può negare un congedo parentale.
    Per le lavoratrici autonome, invece, è necessario avvisare l'Inps e sospendere l'attività lavorativa.

    Come si utilizzano i congedi

    Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è necessaria l'alternanza tra congedo e ripresa dell'attività lavorativa. Si possono utilizzare i congedi anche un giorno alla volta, stabilendo ad esempio che non si lavorerà per un giorno alla settimana, fino a raggiungere il tetto massimo al quale si ha diritto.
    Il datore di lavoro deve comunque essere sempre avvisato, anche se si resterĂ  a casa solo per uno o due giorni.
    Durante l'astensione facoltativa i giorni di ferie non maturano. E' possibile però, limitatamente al primo anno di vita del figlio, godere di periodi di congedo parentale e, al rientro dal lavoro, dei riposi giornalieri.
    Pubblicato in: Felicemente papĂ 
    Mercoledì 25 Novembre 2009 12:44

    Congedo di maternitĂ 

    Vediamo assieme quali sono i diritti e le opportunitĂ  per le mamme lavoratrici dipendenti

    Esami prenatali

    Le lavoratrici gestanti hanno diritto ad assentarsi durante l’orario di lavoro per sottoporsi ad esami prenatali da effettuarsi in tali orari.
    La lavoratrice deve presentare:
    - specifica domanda, nella quale devono essere indicati data e ora degli esami con dichiarazione che gli stessi non sono effettuabili fuori dall’orario di lavoro;
    - documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l’orario di effettuazione degli esami.
    Le ore di assenza per esami prenatali vengono retribuite normalmente e non si cumulano con le assenze per malattia.

    Congedo di maternitĂ 

    Condizioni
    - Le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.
    - Le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria almeno 6 mesi di contributi nell’anno precedente.
    - Le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell’anno precedente il periodo di assenza obbligatoria.
    Modifiche consentite
    - Le lavoratrici dipendenti hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi purché ciò non comporti pregiudizi alla salute della madre e del nascituro. Tale condizione deve essere attestata dal medico del Ssn o dal medico competente sul luogo di lavoro.
    - Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi (e che non possono essere adibite ad altre mansioni) e quelle che soffrono di particolari patologie, possono anticipare il periodo di astensione obbligatoria precedente il parto, su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro; per motivi analoghi, la Direzione Provinciale del Lavoro ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.
    - Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria successivo al parto.
    Adempimenti
    Le lavoratrici devono presentare prima del congedo di maternitĂ :
    - certificato medico attestante il loro stato di gravidanza al datore di lavoro;
    - domanda all’Inps e al datore di lavoro con modulo “Mod.MAT”
    Dopo il parto:
    - certificato di nascita/assistenza al parto al datore di lavoro, entro 30 giorni dall’evento.
    IndennitĂ  economica
    L’indennità è sostitutiva della retribuzione e corrisponde all’80% della retribuzione (alcuni contratto collettivi prevedono un’integrazione fino al raggiungimento del 100%).

    Riposi giornalieri

    La madre può fruire di 2 ore di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del bambino:
    - se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere, il riposo è di 1 ora;
    - se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i periodi di riposo sono ridotti alla metà.
    L’estensione dei riposi spetta al padre:
    - in alternativa alla madre che non se ne avvalga;
    - quando il figlio è affidato al solo padre;
    - quando la madre non è lavoratrice dipendente e quindi non ha diritto ai permessi.
    Tali riposi non sono previsti per le lavoratrici domestiche e a domicilio.
    In caso di parto gemellare o plurimo i riposi vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere contemporaneamente utilizzate anche dal padre.
    Fonte: Provincia di Novara, Consigliera di Parità – Ministero del Lavoro
    Clicca qui per maggiori informazioni e per scaricare il pdf
    Pubblicato in: Gravidanza

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