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  • Lavoro e gravidanza

    Lavoro e gravidanza Photo by: Gokhan Okur
    La tutela e il sostegno economico della maternità sono previsti per tutte le mamme, lavoratrici o non, appartenenti a famiglie a basso reddito o meno.



    La tutela delle mamme non lavoratrici

    Gli aiuti economici per chi ha diritto
    La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’Art. 37 della nostra Costituzione: la legge italiana garantisce la protezione della salute della madre e il diritto del bambino a un’adeguata assistenza.

    E gli aiuti economici ci sono ma quello che è complesso per il singolo è capire a che cosa si ha diritto e da chi, perchè gli operatori coinvolti sono molteplici (Stato, INPS, comuni, a volte anche le regioni). E le modalità in cui operano sono varie (assegni familiari, congedi, tutele, detrazioni...).

    La tutela delle non lavoratrici avviene in due forme:
    - assegni statali
    - assegni comunali

    L’assegno di maternità dello Stato
    E’ un assegno erogato dallo Stato alle madri che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità.
    Ne hanno diritto:
    - Le madri che si siano dimesse volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbiano almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia in caso di adozione).
    - Le madri che precedentemente abbiano avuto diritto a una prestazione Inps (ad esempio per malattia o per disoccupazione) per aver lavorato almeno 3 mesi negli ultimi 9 mesi.
    La domanda va presentata alla sede Inps più vicina che, in caso manchino i requisiti, trasmette la richiesta al comune di riferimento.

    Gli assegni comunali
    Vengono erogati a condizione che la mamma non abbia diritto ad altri trattamenti e l’ISE – Indicatore della Situazione Economica - non superi i limiti di reddito stabiliti; la domanda va presentata in comune e, in caso di assegnazione, l’erogazione è a carico dell’INPS.

    La tutela delle madri disoccupate è, invece, assimilabile a quella delle lavoratrici (paragrafo successivo) purchè tra la data di sospensione del lavoro e quella di congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni. Sono parimenti assimilabili anche le persone cui spetti l’indennità di disoccupazione, il trattamento di integrazione salariale, siano in mobilità o abbiano lavorato per datori non soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione.

    La tutela delle mamme lavoratrici

    Chi ha diritto al periodo di maternità
    Indennità di maternità
    E’ l’indennità sostitutiva della retribuzione per le lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio. L’indennità economica nel periodo di astensione obbligatoria è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria (ma molti contratti collettivi prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro).
    Ne hanno diritto

    1. Le lavoratrici dipendenti che si assentano dal lavoro per un periodo di 5 mesi utilizzabile in forma flessibile a partire dal settimo mese di gravidanza.
    2. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni possono anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria che precede il parto e posticipare i periodi di astensione obbligatoria successivi al parto. Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato sino alla fine del 7° mese dopo il parto.
    3. In caso di parto prematuro, alla madre viene data la possibilità di recuperare i giorni di assenza obbligatoria persi prima del parto, in modo che la durata del congedo sia sempre di cinque mesi.
    4. Spetta anche in caso di adozione e affidamento. In questi casi l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (purchè non abbiano superato i 6 anni, i 18 in caso di adozioni internazionali).
    5. In caso di morte o di grave malattia della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo al padre, l’indennità per astensione obbligatoria dal lavoro spetta al padre lavoratore.
    6. Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane e commercianti) iscritte nei rispettivi elenchi prima del periodo indennizzabile, in regola con il versamento dei contributi.
    7. Le libere professioniste: il reddito da prendere in riferimento per il calcolo all’indennità è solo quello professionale, con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte. Il reddito da considerare è quello percepito nel secondo anno precedente l’evento.
    8. Le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e libere professioniste).
    9. Le mamme-atlete, che esercitano attività sportiva anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto deve essere riconosciuto l’indennità di maternità.
    Gravidanza con problemi
    La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro in qualsiasi periodo che precede la data del parto, se la gravidanza si presenta problematica. In questo periodo la lavoratrice è messa sotto ispettorato e il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione.
    Maternità flessibile
    Esiste un criterio di flessibilità nella utilizzazione del periodo di maternità obbligatorio. Anziché articolare l’assenza nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi, la madre può decidere di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e nei successivi quattro mesi. Condizione necessaria perché la lavoratrice in gestazione possa godere della maternità flessibile è la presentazione di un certificato del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che attesti la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del bambino. In caso di situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non è consentito lo spostamento ad altre mansioni o la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro. La domanda per lavorare oltre il settimo mese di gravidanza va presentata al datore di lavoro e all’istituto di previdenza che eroga il trattamento di maternità, corredata dalle certificazioni sanitarie, purché queste siano acquisite dalla donna nel settimo mese di gravidanza rilasciata dal medicospecialista (ostetrico-ginecologo) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Resta ferma in cinque mesi la durata complessiva dell’astensione obbligatoria.

    Congedo parentale, astensione facoltativa
    Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
    Ciò è previsto anche in caso di adozione o affidamento.
    Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
    Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l’obbligo di astensione dal lavoro.
    La legge finanziaria ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2007, anche per le lavoratrici parasubordinate che non siano titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di congedi parentali di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
    L’indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione convenzionale, spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall’ingresso in famiglia).
    In caso di superamento dei sei mesi (e fino all’ottavo anno di età del bambino), l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data.(per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 euro).
    La domanda, su modulo AST.FAC (disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto, nella sezione moduli) va presentata all’Inps e al datore di lavoro.Le indennità sono pagate dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall’Inps con il conguaglio dei contributi.

    Riposi orari
    Ne ha diritto la madre durante il primo anno di vita del bambino: sono di due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Spettano anche al padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale, e sono previsti anche in caso di adozione e affidamento. Spettano al padre anche nel caso in cui la madre non è lavoratrice dipendente (ad esempio lavoratrice autonoma, libera professionista). In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate. Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome.


    Malattia del bambino
    In caso di malattia del bambino bisogna distinguere sempre i due periodi prima dei tre anni e dopo i tre anni: nel primo periodo il lavoratore non viene retribuito ma ha diritto alla contribuzione figurativa, nel secondo caso non viene retribuito e ha diritto ad una copertura contributiva ridotta.


    Tutela delle famiglie a basso reddito


    Per aiutare le famiglie in difficoltà
    Gli assegni familiari, erogati dall’Inps, hanno l’obiettivo di aiutare le famiglie dei lavoratori a basso reddito. L’ammontare dell’assegno è variabile, secondo la numerosità del nucleo familiare e il reddito complessivo conseguito dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

    Ne hanno diritto
    - Le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei parasubordinati (i Co.Co.Co: contratti di collaborazione coordinata e continuativa);
    - Le famiglie dei lavoratori autonomi, dei pensionati da lavoro autonomo, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni.

    Gli assegni diminuiscono in modo scalare in funzione ai redditi familiari, al numero e alle età dei figli. Per tutti i redditi familiari fino a 12.499 euro gli importi previsti sono così distribuiti:
    - 1.650 euro l’anno per nuclei con un figlio. Le variazioni iniziano dai redditi superiori a 12.500 euro per i quali l’importo diminuisce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a 25.799. Dai 25.800 decresce di 1,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito fino ad azzerarsi per i redditi di 61.000 l’anno.
    - 3.100 euro l’anno per nuclei con due figli. Dai 12.500 euro l’importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più fino a 29.999. Dai 30.000 l’importo diminuisce di 2,3 euro fino a zero per redditi familiari superiori a 66.500 euro.
    - 4.500 euro l’anno per nuclei con tre figli. L’assegno diminuisce dai 12.500 euro, diminuendo di 11,5 euro per ogni 100 euro reddito familiare in più, fino a 34.999 euro. Dai 35.000 euro l’importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più fino ad azzerarsi per redditi superiori a 78.700 euro. Gli importi e il diritto di accesso sono gli stessi per i nuclei familiari che hanno entrambi i genitori che uno solo.
    Assegno per nucleo familiare con tre figli e un genitore
    - Spetta ai nuclei familiari con tre figli minori e un solo genitore
    - Un assegno di 800 euro per i redditi fino a 14.499, che a partire dai 14.500 decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più.

    Figli in Finanziaria

    Come tutelare i diritti della maternità
    Congedi per maternità e parentali: Per sei mesi e fino all’ottavo anno di vita del bambino, la legge riconosce un’indennità, senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i genitori di 11 mesi. Lo stesso periodo viene anche coperto da contribuzione figurativa.

    La Finanziaria 2008 rafforza le tutele anche ai lavoratori flessibili e estende il ricorso ai congedi parentali, per rispondere ai profondi cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo del lavoro negli ultimi anni.
    In pratica
    A. I congedi sono stati estesi a tutte le categorie di lavoratori, autonomi e subordinati, (compresi i lavoratori a termine, a progetto, a tempo determinato, ecc.) e anche nei casi di adozione e di affido, (cinque mesi a casa con l’80% dello stipendio per il genitore che adotta o prende in affidamento un bambino, come nel caso di maternità naturale) in questi casi senza limiti di età dei figli.
    B. La piena attuazione dei principi di eguaglianza di genere e di pari opportunità tra uomini e donne nella materia dei congedi, attraverso meccanismi di rimodulazione o di alternanza tra lavoratrice e lavoratore.
    C. L’introduzione di meccanismi di flessibilità per consentire di usufruire dei congedi parentali nei periodi di effettiva necessità personale o familiare, anche con il frazionamento orario. Ad esempio, superando il limite degli 8 anni di età del bambino, oggi previsto, per usufruire del congedo parentale; oppure offrendo la possibilità alla lavoratrice che abbia scelto di usufruire del congedo di maternità con la formula 1 mese prima del parto 4 mesi dopo il parto di usufruire del 4 mese in modo anche non continuato e con possibilità di frazionamento; o ancora prevedendo la possibilità che anche la nonna lavoratrice o il nonno lavoratore possano richiedere il congedo parentale per la cura dei nipoti.
    D. La possibilità per le lavoratrici madri - nel caso di decesso del bambino all’atto della nascita o durante il periodo di astensione obbligatoria - di riprendere anticipatamente l’attività lavorativa. Oggi non si può rientrare al lavoro se non sono decorsi i 5 mesi dell’astensione obbligatoria.

    L’unica condizione che si pone è l’accertamento che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.

    Bonus mamme che lavorano
    E’ la novità più importante e consiste nella detrazione di 150 € per tutte le mamme che lavorano, indipendentemente dalla tipologia di reddito (precario e non). il maggior sconto per i figli a carico, di 150 € appunto, spetterà alle madri che posseggono uno o più redditi da lavoro e figli fiscalmente a carico e sarà riconosciuto per molte tipologie di lavoro.
    Nello specifico potranno usufruirne:
    1. mamme con lavoro dipendente
    2. mamme con lavoro dipendente a domicilio (badanti, colf, baby sitter…)
    3. lavoratrici socie di cooperative
    4. mamme impiegate in Lavori Socialmente Utili (Lsu)
    5. lavoratrici autonome occupate in professioni abituali e non (quindi, anche coloro che esercitano una professione autonoma in modo non abituale)
    6. mamme che percepiscono un reddito derivante da rapporti di collaborazione con Enti statali e società private
    7. mamma che percepiscono redditi d’impresa con contabilità semplificata
    Per maggiori informazioni sull’argomento www.governo.it
    Concorsi e formazione
    La possibilità per le lavoratrici madri di partecipare, se ciò non rappresenta un rischio per la loro salute, ai concorsi pubblici, alle procedure selettive interne, ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, anche nel periodo del congedo di maternità. In pratica, si vuole che le Amministrazioni, tengano conto dello stato di gravidanza delle concorrenti prevedendo, ad esempio, sessioni successive dei corsi, come già accade per tutti coloro che sono impossibilitati a partecipare per motivi di salute attestati da idonea certificazione. Anche in questo caso si ritiene necessario verificare che una siffatta opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.
    L’estensione del divieto di licenziamento anche al periodo di affidamento preadottivo, oggi previsto solo nei casi di adozione e affidamento, con una durata pari a quella prevista complessivamente per i genitori biologici (21 mesi).
    Il riconoscimento del part-time per la cura dei figli, come di un vero e proprio diritto soggettivo. La madre lavoratrice o il padre lavoratore potrà trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time, in misura non superiore al 50 per cento e per una durata massima di 12 mesi, per la cura di ciascun figlio minore, con preavviso al datore di lavoro di almeno tre mesi. L’obiettivo è quello di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

    Carta della famiglia

    La norma prevede l’istituzione di una Carta della famiglia destinata alle famiglie con almeno tre figli, sia italiane che straniere regolarmente residenti in Italia, che pagheranno solo il costo di emissione. La Carta darà diritto ad usufruire di sconti sull’acquisto di beni e servizi e riduzioni tariffarie, concordati con i soggetti pubblici o privati che contribuiranno all’iniziativa.
    Le aziende pubbliche e private potranno pubblicizzare a scopo promozionale i vantaggi offerti alle famiglie e avranno il riconoscimento di azienda Amica della famiglia
    L’elenco dei partner che aderiranno all’iniziativa praticando agevolazioni superiori a quelle ordinariamente previste sul mercato sarà pubblicato sul sito del Dipartimento delle politiche per la famiglia.

    Asili nido
    Viene prorogata la detrazione fiscale del 19% per le spese, fino a 632 euro per ogni figlio, sostenute dalle famiglie per gli asili nido (a conti fatti l’importo massimo della detrazione è di 120 euro).


    Bonus figli sportivi
    In linea con quanto previsto dalla scorsa finanziaria, la manovra 2008 consentirà alle famiglie di detrarre fino a 210€ l’anno per l’iscrizione dei minori alle attività sportive ed alle palestre. Le detrazioni riguardano i ragazzi dai 5 ai 18 anni che decidano di iscriversi o abbonarsi ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
    Le modalità per accedere ai previsti alleggerimenti fiscali sono semplici e riguardano la consueta dichiarazione Irpef. I costi sostenuti potranno infatti essere indicati nella dichiarazione dei redditi per le persone fisiche (IRPEF) 2008 e saranno detratti nella misura del 19% delle spese complessivamente sostenute, fino ad un massimo di 210€ l’anno. La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta. Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell’agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria. L’agevolazione spetta anche quando l’erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Nel dettaglio, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento che rechino chiaramente quanto segue: l’indicazione completa della ditta; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo corrisposto per la prestazione resa; i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

    Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
    Si è insediato a Palazzo Chigi il nuovo Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. La prima riunione è stata presieduta dai Ministri delle Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, e della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero. Compito dell’Osservatorio è quello di predisporre il Piano di azione per l’infanzia e l’adolescenza, un programma di lavoro per la realizzazione di interventi sul piano culturale, normativo ed amministrativo a favore dei minori, che si realizzerà con la partecipazione attiva della società civile in raccordo anche con l’Unione Europea.

    Il lavoro del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza è presieduto da Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, con il coordinamento tecnico-scientifico del sociologo Valerio Belotti partirà dal 2008.


    Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e autonomie locali in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia
    E’ stata firmata il 26 settembre in Conferenza Unificata l’intesa tra il Governo, le Regioni e le autonomie locali in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia. L’intesa è finalizzata alla creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale di asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei luoghi di lavoro, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. Per il triennio 2007-2009 sono stati stanziati 604 milioni di euro, le Regioni e le autonomie locali concorreranno al finanziamento del piano per un impegno economico non inferiore del 30% delle risorse ripartite. Tra gli obiettivi anche l’attenuazione del forte squilibrio tra il nord e il sud del paese ed una complessiva crescita del sistema nazionale verso standard europei, in vista del raggiungimento, entro il 2010, dell’obiettivo della copertura territoriale del 33 % fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000.


    Detrazioni dal reddito per figli a carico
    La normativa attuale prevede:
    1. una detrazione per i figli a carico di 800€ (900 per quelli sotto ai 3 anni) che decresce con l’aumentare del reddito.
    2. una maggiorazione di 220€ per i figli disabili
    3. un ulteriore sconto di 200€ per ciascun bambino per i nuclei familiari numerosi (con più di tre figli).
    Lo sconto, che si applica a partire dal mese di nascita del bimbo, va diviso al 50% tra i genitori o attribuito a quello con il reddito più elevato.

    Per approfondire queste e altre informazioni e per verificare i contributi previsti per i nuovi nati e le loro famiglie www.inps.it
    In particolare, Assegno per il nucleo familiare
    Maternità, congedo, congedo parentale: la guida completa dell’INPS

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