Esami prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto ad assentarsi durante l’orario di lavoro per sottoporsi ad esami prenatali da effettuarsi in tali orari.
La lavoratrice deve presentare:
- specifica domanda, nella quale devono essere indicati data e ora degli esami con dichiarazione che gli stessi non sono effettuabili fuori dall’orario di lavoro;
- documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Le ore di assenza per esami prenatali vengono retribuite normalmente e non si cumulano con le assenze per malattia.
Congedo di maternitĂ
Condizioni
- Le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.
- Le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria almeno 6 mesi di contributi nell’anno precedente.
- Le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell’anno precedente il periodo di assenza obbligatoria.
Modifiche consentite
- Le lavoratrici dipendenti hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi purché ciò non comporti pregiudizi alla salute della madre e del nascituro. Tale condizione deve essere attestata dal medico del Ssn o dal medico competente sul luogo di lavoro.
- Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi (e che non possono essere adibite ad altre mansioni) e quelle che soffrono di particolari patologie, possono anticipare il periodo di astensione obbligatoria precedente il parto, su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro; per motivi analoghi, la Direzione Provinciale del Lavoro ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.
- Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria successivo al parto.
Adempimenti
Le lavoratrici devono presentare prima del congedo di maternitĂ :
- certificato medico attestante il loro stato di gravidanza al datore di lavoro;
- domanda all’Inps e al datore di lavoro con modulo “Mod.MAT”
Dopo il parto:
- certificato di nascita/assistenza al parto al datore di lavoro, entro 30 giorni dall’evento.
IndennitĂ economica
L’indennità è sostitutiva della retribuzione e corrisponde all’80% della retribuzione (alcuni contratto collettivi prevedono un’integrazione fino al raggiungimento del 100%).
Riposi giornalieri
La madre può fruire di 2 ore di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del bambino:
- se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere, il riposo è di 1 ora;
- se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i periodi di riposo sono ridotti alla metà .
L’estensione dei riposi spetta al padre:
- in alternativa alla madre che non se ne avvalga;
- quando il figlio è affidato al solo padre;
- quando la madre non è lavoratrice dipendente e quindi non ha diritto ai permessi.
Tali riposi non sono previsti per le lavoratrici domestiche e a domicilio.
In caso di parto gemellare o plurimo i riposi vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere contemporaneamente utilizzate anche dal padre.
Fonte: Provincia di Novara, Consigliera di Parità – Ministero del Lavoro
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